RIVERSAMENTO AUTOMATICO DEL DOMICILIO DIGITALE DEI PROFESSIONISTI DAL REGISTRO INI-PEC AL REGISTRO INAD, AI SENSI DELL’ARTICOLO 6-QUATER, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82.

INI-PEC e INAD, di cui agli articoli 6-bis e 6-quater del Codice dell’Amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), sono destinati a conservare, rispettivamente, i domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), nonché delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi (INAD).

Si ricorda che:

 

INI-PEC è l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, un registro pubblico, creato per semplificare e rendere più efficiente la ricerca degli indirizzi PEC obbligatoriamente detenuti e comunicati da aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni. L’acquisizione e aggiornamento, da parte di INI _PEC, degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata dei professionisti avviene attraverso gli Ordini Professionali.

 

INAD è l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli Enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi e registri professionali o nel registro imprese.

Mentre l’iscrizione del domicilio digitale in INI-PEC è prescritta dalla normativa come obbligatoria e, per quanto concerne i professionisti, è automaticamente eseguita dagli ordini o collegi professionali a cui il professionista appartiene, l’iscrizione in INAD risulta invece facoltativa ed è rimessa alla libera iniziativa dell’utente.

Tuttavia, in ottemperanza all’articolo 6-quater, comma 2, del CAD, il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.

Il titolare del domicilio ha facoltà di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sullindice INAD. Si precisa che le operazioni di cessazione o modifica del domicilio digitale nell’indice INAD non risulta essere di competenza dell’Ordine. Per effettuare l’operazione di cessazione del proprio domicilio digitale INAD, il professionista o cittadino, deve accedere al portale ufficiale del Domicilio Digitale attraverso SPID, CIE o CNS, recarsi nella sezione dedicata e avviare la procedura di “Cessazione”. La cessazione avrà efficacia solo sul registro INAD e non avrà effetto sull’indirizzo PEC obbligatoriamente registrato presso il proprio Ordine ed INI-PEC.

L’occasione è gradita per ricordare che:

Tutti gli iscritti a un Albo professionale hanno l’obbligo di possedere, mantenere attiva e comunicare all’Ordine, una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi del D.L. n.179 del 18/10/2012 convertito nella L. n.221 del 17/12/2012 che si affianca alle indicazioni già contenute nella L. n.2 del 28/01/2009.

Risiede in capo all’iscritto l’obbligo di comunicare tempestivamente a mezzo PEC ogni variazione dei dati dichiarati in fase di iscrizione, ivi compresi tutti i dati di contatto.

Per ulteriori informazioni leggi il comunicato

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