FAQ

FAQ2023-10-31T12:16:21+01:00
Il libero professionista ha diritto alla malattia?2023-11-30T11:05:42+01:00

Come liberi professionisti in possesso di Partita Iva, beneficiamo della tutela d’indennità di malattia come

iscritti alla Gestione Separata INPS. Per i professionisti sanitari, libero professionisti, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la tutela dell’indennità di malattia è valida per gli eventi di durata superiore a quattro giorni. L’indennità per degenza ospedaliera spetta per tutte le giornate di ricovero (compresi i giorni di day hospital) fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

REQUISITI

La prestazione, ovvero il riconoscimento dell’indennità economica, è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, tenuti a versare aliquota piena dovuta per i soggetti non iscritti presso altre forme

pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensione. Per richiedere la prestazione è necessario che il professionista:

risulti accreditato, nei 12 mesi precedenti la data dell’evento, almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione separata, per gli eventi insorti a decorrere dal 05/09/2019 (data di entrata in vigore del D.L. n.101 del 03/09/2019; che il reddito individuale del lavoratore non sia superiore al 70% del massimale

contributivo stabilito annualmente per legge. CERTIFICATO MEDICO: COME INVIARLO

Per avere diritto all’indennità di malattia, il lavoratore deve chiedere il rilascio del certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS. Egli deve, inoltre, controllare attentamente la correttezza dei dati anagrafici e di domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico, per non incorrere nelle  eventuali sanzioni previste dalla legge.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Al fine di completare l’iter di presentazione della domanda di indennità di degenza ospedaliera/ malattia, il lavoratore deve presentare il certificato medico e contemporaneamente inviare la richiesta di prestazione online compilando l’apposito modulo COD SR06, collegandosi sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it)

autenticandosi tramite gli strumenti previsti dal D.l. 7 marzo 2005, n.82: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE),Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa è possibile inviare il modulo tramite il Call Center (numero Verde 803 164) o tramite i CAF/patronati attraverso i servizi

telematici offerti dagli stessi. Per ulteriori dettagli, rimandiamo alla circolare INPS 6 aprile 2012, n. 52.

Link: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/malattia-e-degenza-ospedaliera-per-iscritti-alla-gestione- separata

Circolare:

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20141

%20del%2019-11-2019.htm

In quanto libera professionista, posso esercitare prestazioni fisioterapiche senza prescrizione e/o visita medica precedente?2023-11-30T11:03:55+01:00

In relazione al quesito proposto, non si può che rinviare al profilo professionale (D.M. 74171994), come

integrato e specificato dalle L. 42/1999, che ha posto fine al concetto di ausiliarietà, e alla L. 251/2000 che  ha qualificato come professione sanitaria a tutti gli effetti quella del fisioterapista.

Peraltro, come testualmente prevede il profilo, il fisioterapista non esercita su prescrizione ma in relazione alle prescrizioni e diagnosi.

Spetta al fisioterapista la valutazione funzionale, la predisposizione del programma riabilitativo ,

l’acquisizione del consenso informato, la conservazione di tutta la documentazione e la redazione di una cartella fisioterapica.

In ultimo, non va confuso il tema della detraibilità ai fini fiscali che, fino al 2018 richiedeva la prescrizione, oggi è possibile attraverso il sistema TS.

Il fisioterapista è un professionista sanitario a tutti gli effetti che collabora con gli altri professionisti, medici compresi e come tale dopo attenta valutazione fisioterapia deve essere in grado di riconoscere situazioni cliniche in cui sia necessaria una diagnosi medica o il contributo di un altro professionista sanitario.

Dove posso trovare ulteriori approfondimenti?2023-11-02T15:36:31+01:00
Gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento, di cui all’art. 1 del D.M 9 agosto 2019 hanno l’obbligo in materia di formazione continua in medicina?2023-11-02T15:20:43+01:00

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha adottato la delibera che sottopone all’obbligo in materia di formazione continua in medicina gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M 9 agosto 2019, a partire dal 01/01/2023. Pertanto, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM decorre dal triennio 2023-2025.

Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_elenchi_speciali_03_2022.pdf

L’attività di tutoraggio individuale dà diritto a crediti ECM?2023-11-02T15:20:14+01:00

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:

  • i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie:

Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto Il dicembre 1998, n.509; Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.

Quali sono le attività di ricerca scientifica che danno diritto a crediti ECM?2023-11-02T15:19:46+01:00

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science l Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

  • 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)
  • 1 credito (se in posizione non preminente).
Quali sono le attività formative non erogate da provider che danno diritto a crediti ECM?2023-11-02T15:19:18+01:00

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:

  • attività di ricerca scientifica:
  • pubblicazioni scientifiche (vedi Allegato IV);
  • studi e ricerca (vedi Allegato V);
  • i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.
  • tutoraggio individuale (vedi Allegato VI);
  • attività di formazione individuale all’estero (vedi Allegato VII);
  • attività di autoformazione (vedi Allegato VIII).

Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione (vedi sotto), ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

Cosa è previsto in caso di mancato rispetto dell’obbligo formativo?2023-11-02T15:18:47+01:00

Per coloro che non avranno conseguito i crediti ECM previsti, la normativa prevede l’applicazione di sanzioni disciplinari.

Alle sanzioni tradizionali, si aggiunge poi l’art. 38 bis della L. 233/21, in cui si indica che dal triennio 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (cosiddetta Legge Gelli sulla responsabilità professionale) sarà condizionata dall’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio.

Come verificare la propria situazione?2023-11-02T15:18:03+01:00

L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale https://application.cogeaps.it, accedendo con SPID/CIE.

Quando decorre l’obbligo di maturare crediti ECM?2023-11-02T15:17:27+01:00

L’obbligo di maturare crediti ECM decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.

Fino a quando è possibile recuperare crediti relativi all’obbligo formativo del triennio 2020-2022?2023-11-02T15:16:56+01:00

La Legge 24 febbraio 2023, n. 14 ha confermato che il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1 gennaio 2023 e che fino al 31 dicembre 2023 sarà possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro lo scorso anno e relativi all’obbligo formativo del triennio 2020-2022.

Come posso presentare istanza di trasferimento dell’iscrizione all’Albo presso OFI Lazio?2023-10-31T11:37:17+01:00

Basterà scaricare direttamente dal sito di OFI Lazio la modulistica dedicata, compilarla, sottoscriverla, affrancarla con marca da bollo da euro 16,00 e trasmetterla a mezzo pec indirizzata a lazio.ofi@pec.fnofi.it e per copia conoscenza all’ Ordine dove risulta attualmente iscritto.

Come posso richiedere la cancellazione dall’Albo per quiescenza?2023-10-31T11:36:55+01:00

All’interno del sito di OFI Lazio è disponibile la modulistica per la richiesta di istanza di cancellazione volontaria dall’Albo fisioterapista.  Essa va compilata in ogni sua parte, sottoscritta, affrancata con marca da bollo da euro 16,00 e trasmessa mezzo pec unitamente ad un documento di identità in corso di validità, il destinatario dell’invio dovrà essere lazio.ofi@pec.fnofi.it

Il buon esito della procedura è subordinato all’avvenuto saldo di tutte le TIA dovute (tassa di iscrizione annuale), compresa quella dell’anno in corso.

La cancellazione avrà efficacia dal 31/12 dell’anno di presentazione e accoglimento dell’istanza, pertanto, per consentire la deliberazione in tempo utile, chiediamo di trasmettere l’istanza entro il 01/12 dell’anno in corso.

Contestualmente all’efficacia del provvedimento di cancellazione, la casella PEC fornita gratuitamente dall’Ordine, verrà dismessa e non sarà possibile in alcun modo recuperarne il contenuto. Pertanto, si raccomanda di eseguire il backup dei file contenuti entro il 31/12. Suggeriamo inoltre di provvedere, fin d’ora, ad attivare l’inoltro verso una casella PEC personale.

Quali sono le modalità di pagamento della tassa iscrizione annuale?2023-10-31T11:36:33+01:00

Il pagamento della TIA (tassa iscrizione annuale) è possibile esclusivamente agendo nel cassetto pagamenti presente nell’area riservata. L’accesso all’area riservata è possibile attraverso il sito www.fnofi.it cliccando “AREA RISERVATA”, le credenziali richieste sono costituite dalla mail ordinaria indicata in fase di prima iscrizione e dalla password generata autonomamente in fase di prima iscrizione. Nel caso intendesse resettare o modificare la password Le basterà cliccare “HAI DIMENTICATO LA PASSWORD” e seguire le istruzioni successive. All’interno dell’area riservata accedendo a “CASSETTO PAGAMENTI” e scegliendo l’annualità che intende saldare verrà reindirizzato sul portale di pagamento pagoPA , dove, inserendo le informazioni richieste, sarà possibile scegliere il pagamento immediato online o in alternativa, selezionando “PAGA DOPO” , scaricare il bollettino di pagamento.

Cosa è necessario fare per accedere alla propria area riservata?2023-10-31T11:36:08+01:00

L’accesso all’area riservata è possibile attraverso il sito www.fnofi.it cliccando “AREA RISERVATA” ed utilizzando come credenziali la mail ordinaria comunicata in fase di prima iscrizione e la password generata autonomamente in fase di prima iscrizione.

Nel caso l’operazione di login non dovesse dare buon esito, suggeriamo di eseguire il reset della password cliccando “HAI DIMENTICATO LA PASSWORD” eseguendo le istruzioni successive.

N.B.  il link di reset sarà disponibile nella propria casella mail, si raccomanda di verificare oltre la cartella posta in arrivo anche la cartella “SPAM” e “POSTA INDESIDERATA”, nel caso di mail con dominio @gmail verificare anche la cartella “PROMOZIONI”.

Come posso ottenere il certificato di pieno assolvimento degli obblighi formativi ECM?2024-03-14T18:30:39+01:00

E’ possibile richiedere il certificato di pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM trasmettendo a mezzo Pec, indirizzata a lazio.ofi@pec.fnofi.it, la relativa modulistica compilata in ogni sua parte e affrancata con marca da bollo; la modulistica è reperibile nell’area iscrizioni/modulistica del nostro sito.

Per ovvie ragioni la richiesta di certificazione deve provenire dalla casella Pec registrata nell’anagrafica del richiedente.

Come posso ottenere il certificato di iscrizione all’Albo?2024-03-14T11:25:22+01:00

E’ possibile richiedere certificato di iscrizione all’Albo trasmettendo a mezzo Pec, indirizzata a lazio.ofi@pec.fnofi.it, la relativa modulistica compilata in ogni sua parte e affrancata con marca da bollo; la modulistica è reperibile nell’area iscrizioni/modulistica del nostro sito.

Per ovvie ragioni la richiesta di certificazione deve provenire dalla casella Pec registrata nell’anagrafica del richiedente.

Ricordiamo che è altresì possibile avvalersi di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE per dichiarare il proprio stato di iscritto all’Albo, un modello di dichiarazione è reperibile nel nostro sito (area iscrizioni/modulistica).

Come verificare la regolare iscrizione all’Albo di un fisioterapista?2023-10-31T11:34:09+01:00

L’iscrizione all’Albo è un dato pubblico e verificabile in autonomia compilando il format accessibile al seguente link  AlboWeb | Ricerca Professionista (alboweb-fnofi.net)

Cosa deve fare l’iscritto per attivare la casella pec generata dall’Ordine?2023-10-31T11:31:57+01:00

L’iscritto dovrà semplicemente accedere al sito www.fnofi.it, cliccare “AREA RISERVATA”, inserire le credenziali di accesso, che ricordiamo essere la mail ordinaria indicata in fase di prima iscrizione e la password generata autonomamente, con questa procedura avrà accesso alla sua area riservata.

Subito dopo il login comparirà un messaggio pop up informativo riguardante la casella PEC fornita dall’Ordine, cliccando “HO CAPITO” la casella PEC sarà attivata e verificabile nella tra i contatti presenti nell’area riservata.

Per impostare la password di accesso alla casella PEC, suggeriamo di accedere al sito www.pec.it, cliccare in alto a destra “WEBMAIL”, a questo punto si aprirà una schermata di login dove dovrà digitare la casella PEC precedentemente attivata e, anziché digitare una password, cliccare “NON RICORDI LA PASSWORD?”, a questo punto sarà sufficiente seguire le indicazioni successive per impostare la password.

L’Ordine rende disponibile agli iscritti un domicilio digitale?2023-10-31T11:31:34+01:00

Si, l’Ordine genera gratuitamente per ogni suo iscritto un indirizzo di posta elettronica certificata con dominio “@pec.fnofi.it”, all’iscritto basterà accedere alla sua area riservata e provvedere all’attivazione della casella PEC.

I fisioterapisti devono obbligatoriamente fornirsi di recapito di posta elettronica certificata?2023-10-31T11:31:04+01:00

Si, per il professionista sanitario si tratta di un vero e proprio obbligo di legge, che non può essere sostituito da altre forme.

Infatti, ai sensi dell’art 37, comma 7 bis, del D.L. n. 76/2020, attualmente vigente, si prevede che: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

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