Si, per il professionista sanitario si tratta di un vero e proprio obbligo di legge, che non può essere sostituito da altre forme.

Infatti, ai sensi dell’art 37, comma 7 bis, del D.L. n. 76/2020, attualmente vigente, si prevede che: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.