In relazione al quesito proposto, non si può che rinviare al profilo professionale (D.M. 74171994), come

integrato e specificato dalle L. 42/1999, che ha posto fine al concetto di ausiliarietà, e alla L. 251/2000 che  ha qualificato come professione sanitaria a tutti gli effetti quella del fisioterapista.

Peraltro, come testualmente prevede il profilo, il fisioterapista non esercita su prescrizione ma in relazione alle prescrizioni e diagnosi.

Spetta al fisioterapista la valutazione funzionale, la predisposizione del programma riabilitativo ,

l’acquisizione del consenso informato, la conservazione di tutta la documentazione e la redazione di una cartella fisioterapica.

In ultimo, non va confuso il tema della detraibilità ai fini fiscali che, fino al 2018 richiedeva la prescrizione, oggi è possibile attraverso il sistema TS.

Il fisioterapista è un professionista sanitario a tutti gli effetti che collabora con gli altri professionisti, medici compresi e come tale dopo attenta valutazione fisioterapia deve essere in grado di riconoscere situazioni cliniche in cui sia necessaria una diagnosi medica o il contributo di un altro professionista sanitario.