Massofisioterapisti: il TAR Lazio conferma la posizione del Ministero della Salute e della FNOFI
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 2129/2026, conferma la piena legittimità della nota della Direzione Generale delle Professioni sanitarie del Ministero della Salute dell’11 dicembre 2024, chiarendo in modo inequivocabile che la figura del massofisioterapista non rientra tra le professioni sanitarie.
Secondo il Tribunale, il massofisioterapista deve essere qualificato come operatore di interesse sanitario, privo di autonomia professionale e con funzioni esclusivamente accessorie e strumentali rispetto alle attività proprie delle professioni sanitarie riconosciute dall’ordinamento.
Ne consegue che i massofisioterapisti non possono esercitare in autonomia né aprire un proprio studio professionale per svolgere attività riservate alle professioni sanitarie, né utilizzare dispositivi medici – quali, a titolo esemplificativo, tecarterapia o magnetoterapia – in assenza della supervisione di un professionista sanitario.
Nel giudizio è intervenuta la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Fisioterapista (FNOFI), a sostegno della legittimità dell’atto del Ministero, posizione da sempre coerente con l’orientamento federativo in materia.
La dichiarazione della Presidente di OFI Lazio
«Accogliamo con grande favore la sentenza del TAR Lazio, che rappresenta un passaggio fondamentale di chiarezza a tutela dei cittadini e dell’intero sistema delle professioni sanitarie – dichiara la Presidente di OFI Lazio Annamaria Servadio –. Ringrazio a nome del Consiglio direttivo e di tutti i Fisioterapisti del Lazio, il Presidente Ferrante e tutto il Comitato centrale della Federazione nazionale per il proficuo lavoro svolto, questi risultati sono frutto di impegno costante e puntuale a tutela della salute dei cittadini. OFI Lazio – Continua Servadio- rinnova il proprio impegno e la massima attenzione nella lotta all’abusivismo professionale, continueremo a collaborare con le istituzioni e con gli organi di controllo affinché le attività sanitarie siano svolte esclusivamente da professionisti adeguatamente formati, abilitati e iscritti agli albi, nel rispetto delle regole e a garanzia della sicurezza delle persone».








